Il contratto di e-commerce, o commercio elettronico, è disciplinato dal D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 con cui il legislatore italiano ha recepito la direttiva n. 2000/31/CE del Parlamento Europeo relativa ai principali aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, del commercio elettronico e del contratto di e- commerce. 

E’ necessario comunque precisare che il decreto non esaurisce la disciplina del contratto di commercio elettronico. Infatti, questo è comunque disciplinato dalla normativa generale sui contratti disciplinata dal Codice Civile, ad esempio in tema requisiti del contratto, conclusione, adempimento o inadempimento. Inoltre resta applicabile, nel caso di servizi offerti a consumatori, tutta la normativa del Codice del Consumo riguardo i contratti a distanza, le clausole abusive e la pubblicità ingannevole o comparativa. Infine, al rapporto tra le parti andrà applicata la disciplina disposta dal Codice sulla Privacy. 

Il consumatore ha sempre diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro il termine di 14 giorni lavorativi. 

Il venditore/produttore sarà responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. La durata della garanzia si estende sino a un anno dalla consegna del bene.